Chi può chiedere il concordato minore nel sovraindebitamento
Il Codice della crisi riserva questa procedura ai soggetti in sovraindebitamento che non sono consumatori: lavoratori autonomi e liberi professionisti, imprenditori sotto le soglie della liquidazione giudiziale, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri debitori non assoggettabili alle procedure maggiori. Il consumatore che ha contratto debiti per esigenze personali o familiari deve invece valutare la ristrutturazione dei debiti.
La distinzione non dipende dal mestiere, ma dalla natura dei debiti. Un artigiano con debiti verso fornitori, erario e banca per l'attività rientra tipicamente nell'ambito del concordato, mentre i soci illimitatamente responsabili possono essere coinvolti anche per i debiti sociali. Quando i debiti personali e quelli professionali si mescolano, la qualificazione va discussa con l'OCC prima di scrivere qualsiasi proposta.
I casi in cui la porta resta chiusa
L'accesso è escluso, tra l'altro, a chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e a chi ha determinato la crisi con atti in frode ai creditori. Questi limiti vanno verificati fin dall'inizio, perché una domanda inammissibile fa perdere tempo e lascia il debitore esposto alle azioni esecutive dei creditori.
Continuità dell'attività o risorse esterne: la scelta di fondo
Il concordato minore in continuità prevede che l'attività professionale o imprenditoriale prosegua e che i creditori vengano pagati, almeno in parte, con i flussi che essa continuerà a generare. È la forma più frequente di concordato minore nel sovraindebitamento, perché consente di conservare il lavoro e la fonte di reddito. Il piano deve però dimostrare con numeri prudenti che incassi e costi lasceranno davvero un margine destinabile ai creditori.
Se l'attività cessa, la legge ammette il concordato solo quando arrivano risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto alla semplice liquidazione del patrimonio. Può trattarsi dell'apporto di un familiare o di un terzo che mette a disposizione una somma. Promesse generiche o finanziamenti da restituire con nuovi debiti non soddisfano questo requisito.
Come valutare la sostenibilità dei flussi
Partire dal fatturato degli ultimi anni, togliere costi fissi, contributi, imposte correnti e un compenso minimo per vivere permette di stimare la quota realmente disponibile. Ipotizzare una crescita improvvisa del giro d'affari è il modo più rapido per far bocciare un piano o, peggio, per vederlo fallire dopo l'omologazione. Meglio una proposta modesta ma mantenibile per tutta la durata.
Scrivere la proposta di concordato minore con l'OCC
La domanda viene presentata al tribunale competente tramite un Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore. Al debitore spetta fornire l'elenco completo dei creditori con importi e cause di prelazione, l'inventario dei beni, le dichiarazioni dei redditi, le scritture contabili e l'indicazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi anni. Ogni lacuna rallenta il lavoro e indebolisce la credibilità.
La proposta di concordato minore indica quanto verrà pagato a ciascuna categoria di creditori, con quali tempi e da quali fonti. I creditori privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio. Il gestore redige una relazione particolareggiata che valuta completezza dei dati, cause dell'indebitamento e convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.
Trasparenza come condizione di successo
Il professionista sovraindebitato che omette un creditore o un bene rischia la revoca della procedura anche dopo l'omologazione. Conviene consegnare al gestore anche la documentazione scomoda, come pagamenti preferenziali a parenti o vendite recenti, e lasciare che sia valutata nella relazione. Un problema dichiarato può essere gestito, uno scoperto dal tribunale o dai creditori quasi mai.
Il voto dei creditori e l'omologazione del tribunale
Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con decreto, dispone la comunicazione ai creditori e può concedere misure protettive che impediscono nuove azioni esecutive sul patrimonio del debitore. I creditori esprimono il proprio voto entro il termine fissato. La proposta è approvata se riceve il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, calcolata secondo le regole del Codice della crisi.
Raggiunta la maggioranza sulla proposta di concordato minore, il tribunale verifica ammissibilità, fattibilità del piano e regolarità della procedura, poi omologa il concordato. Un creditore dissenziente può contestare la convenienza della proposta, ma il giudice può omologarla ugualmente se ritiene che quel creditore riceva almeno quanto otterrebbe dall'alternativa liquidatoria. Da quel momento la proposta vincola tutti i creditori anteriori.
Che cosa accade ai pignoramenti in corso
Le misure protettive concesse dal giudice sospendono le azioni esecutive individuali per la durata indicata, offrendo il tempo necessario al voto. Non si tratta di un effetto automatico della sola richiesta di assistenza all'OCC: serve il deposito della domanda e il provvedimento del tribunale. Fino ad allora un pignoramento dello stipendio o del conto può proseguire normalmente.
Dopo l'omologa: obblighi del professionista sovraindebitato
Con l'omologazione il debitore deve eseguire puntualmente i pagamenti previsti, mentre l'OCC vigila sull'adempimento e riferisce al giudice. La parte di credito ridotta dal piano non può più essere richiesta dai creditori anteriori nei limiti della proposta approvata. Le nuove obbligazioni sorte dopo l'apertura, come fornitori correnti e imposte dell'anno, vanno invece pagate regolarmente e non rientrano nel piano.
Se i pagamenti non vengono rispettati o emergono atti in frode, i creditori possono chiedere la risoluzione o la revoca dell'omologazione, con il rischio di tornare a una situazione peggiore di quella iniziale. Per questo è prudente prevedere un piccolo margine di sicurezza nei flussi e comunicare subito all'OCC qualsiasi variazione significativa, come la perdita di un cliente importante o un problema di salute.
Nuovi finanziamenti durante il piano
Un prestito chiesto dal professionista sovraindebitato durante l'esecuzione del concordato può sembrare una soluzione rapida per superare un mese difficile, ma aggiunge una rata che il piano non aveva previsto e può comprometterne la tenuta. Eventuali finanziamenti funzionali al piano andrebbero valutati con il gestore e, se necessario, autorizzati nel quadro della procedura, mai sottoscritti di propria iniziativa.
Alternative al concordato minore nel sovraindebitamento
Quando l'attività non ha prospettive e mancano risorse esterne, la liquidazione controllata può rappresentare la via più ordinata: i beni vengono venduti, i creditori soddisfatti nei limiti del ricavato e il debitore persona fisica può ottenere l'esdebitazione per i debiti residui alle condizioni di legge. Per chi non ha nulla da offrire esiste l'esdebitazione dell'incapiente, riservata a persone fisiche meritevoli.
Per crisi non ancora conclamate, un accordo stragiudiziale con i principali creditori, eventualmente assistito da un'associazione di categoria o da un consulente, può bastare. Rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e piani con i fornitori riducono la pressione senza aprire una procedura. La scelta dipende dal numero dei creditori, dal tipo di debiti e dalla possibilità reale di proseguire il lavoro.
Confronto con la ristrutturazione dei debiti del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevede il voto dei creditori, ma è preclusa a chi ha debiti professionali o d'impresa. Il concordato richiede il consenso della maggioranza ma consente di includere i debiti dell'attività. Un debitore con una piccola partita IVA chiusa da anni e debiti solo personali potrebbe rientrare nella prima procedura: la valutazione spetta all'OCC.
